fusione di Spa in Srl, senza annullamento della quota posseduta dalla
incorporata nella incorporante
Not. Pasquale Colliani
31.08.2001
Una società a
responsabilità limitata ha incorporato per fusione una società per azioni dalla
stessa interamente controllata, che - a sua volta - possedeva il 40% del
capitale della incorporante.
Nulla è stato
detto, sia nelle delibere e sia nell'atto di fusione, in ordine all'altro
problema, con la conseguenza che la società a responsabilità limitata si è
trovata a possedere quote proprie, contravvenendo, a mio parere, al divieto
imposto dall'art. 2483, c.c., che - in buona sostanza - vieta alle Srl di possedere
quote proprie.
Gli amministratori
sostengono l'applicabilità per analogia degli artt. 2357, c. 1, e 2357 bis,
n. 3 e u.c.
Mi sono permesso
di esprimere il mio parere negativo su tale soluzione, vuoi per il divieto (che
ritengo assoluto) di possedere quote proprie, vuoi per il mancato richiamo per
le Srl delle disposizioni che si pretendono di applicare, vuoi infine perchè
(solo) nelle Spa, sia pure con certe limitazioni, è possibile acquistare
e quindi possedere azioni proprie.
A mio avviso,
dunque, era nelle delibere di fusione che tale situazione doveva essere
rilevata e risolta, probabilmente attraverso una riduzione del capitale della incorporante
Srl in misura pari alla porzione di quota posseduta dalla incorporata società
per azioni.
Non essendo ciò
stato fatto, come pensate che possa oggi ricostituirsi il "libro
soci", per determinare chi ha diritto di partecipare alla nuove assemblee
?
Ritenete che il
problema possa essere risolto con la vendita oggi delle "quote proprie",
in applicazione o meno degli artt. 2357 e 2357 bis ?
Not. Maurizio Citrolo
31.08.2001
Concordo
pienamente con le conclusioni alle quali sei pervenuto.
La quota deve
essere alienata o annullata con corrispondente riduzione del capitale.
Dubito, dato il
tenore dell'art. 2483, c.c., che la società possa avvalersi dell'anno di
tolleranza previsto dall'art. 2357, c. 4, c.c.
La competenza per
la riduzione del capitale è dell'assemblea straordinaria (la diversa opinione
appare priva di fondamento), il che può creare qualche problema stante il
disposto dell'art. 2357 ter, c. 2, c.c., la cui applicazione mi pare indubbia.
Ci si rivolgerà,
se necessario, al Tribunale.
In realtà già il
progetto di fusione avrebbe dovuto prevedere l'annullamento, dal capitale
dell'incorporante derivante dalla fusione, la quota corrispondente alla
partecipazione dell'incorporata.