fusione di Spa in Srl, senza annullamento della quota posseduta dalla incorporata nella incorporante


 

Not. Pasquale Colliani

pcolliani@notariato.it

31.08.2001

 

Una società a responsabilità limitata ha incorporato per fusione una società per azioni dalla stessa interamente controllata, che - a sua volta - possedeva il 40% del capitale della incorporante.

 

Nulla è stato detto, sia nelle delibere e sia nell'atto di fusione, in ordine all'altro problema, con la conseguenza che la società a responsabilità limitata si è trovata a possedere quote proprie, contravvenendo, a mio parere, al divieto imposto dall'art. 2483, c.c., che - in buona sostanza - vieta alle Srl di possedere quote proprie.

 

Gli amministratori sostengono l'applicabilità per analogia degli artt. 2357, c. 1, e 2357 bis,  n. 3 e u.c.

 

Mi sono permesso di esprimere il mio parere negativo su tale soluzione, vuoi per il divieto (che ritengo assoluto) di possedere quote proprie, vuoi per il mancato richiamo per le Srl delle disposizioni che si pretendono di applicare, vuoi infine perchè (solo) nelle Spa, sia pure con certe limitazioni, è possibile acquistare e quindi possedere azioni proprie.

 

A mio avviso, dunque, era nelle delibere di fusione che tale situazione doveva essere rilevata e risolta, probabilmente attraverso una riduzione del capitale della incorporante Srl in misura pari alla porzione di quota posseduta dalla incorporata società per azioni.

 

Non essendo ciò stato fatto, come pensate che possa oggi ricostituirsi il "libro soci", per determinare chi ha diritto di partecipare alla nuove assemblee ?

 

Ritenete che il problema possa essere risolto con la vendita oggi delle "quote proprie", in applicazione o meno degli artt. 2357 e 2357 bis ?

 

 


 

Not. Maurizio Citrolo

mcitrolo@notariato.it

31.08.2001

 

Concordo pienamente con le conclusioni alle quali sei pervenuto.

 

La quota deve essere alienata o annullata con corrispondente riduzione del capitale.

 

Dubito, dato il tenore dell'art. 2483, c.c., che la società possa avvalersi dell'anno di tolleranza previsto dall'art. 2357, c. 4, c.c.

 

La competenza per la riduzione del capitale è dell'assemblea straordinaria (la diversa opinione appare priva di fondamento), il che può creare qualche problema stante il disposto dell'art. 2357 ter, c. 2, c.c., la cui applicazione mi pare indubbia.

 

Ci si rivolgerà, se necessario, al Tribunale.

 

In realtà già il progetto di fusione avrebbe dovuto prevedere l'annullamento, dal capitale dell'incorporante derivante dalla fusione, la quota corrispondente alla partecipazione dell'incorporata.